Art. 7.

      1. All'atto del rilascio delle carte valori e dei modelli a rigoroso rendiconto da parte delle competenti amministrazioni statali, i soggetti richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la loro produzione, spedizione e controllo e per l'espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di un contributo, da determinare, previa individuazione e ripartizione dei relativi oneri, con

 

Pag. 7

decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa istruttoria a cura della commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). I decreti previsti dal presente comma sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.